Art. 7.
(Scuole di montagna).

      1. Per le istituzioni scolastiche della scuola dell'infanzia e della scuola primaria ubicate nei comuni ad alta specificità montana, al fine di garantire la continuità scolastica e il diritto allo studio, è prevista la possibilità di deroghe alle disposizioni vigenti in materia di dimensionamento e di formazione delle classi. È favorita la costituzione di pluriclassi e di istituti comprensivi.